“Nullum crimen sine poena, nulla poena sine lege”. Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge. Più precisamente, benché si ritenga che l’art. 25 della costituzione contenga una riserva di legge assoluta, ciò è vero senz’altro per quanto riguarda la sanzione; per quanto concerne il precetto, invece, si ritiene valido il principio della “sufficiente predeterminazione” (fonte Brocardi.it).
Posto che le circolari ministeriali non hanno valore giuridico come sentenziato dal TAR Lazio in data 5 settembre 2023 (ricordiamo organo di giurisdizione amministrativa la cui giurisdizione concerne tuttavia la legittimità di atti lesivi di interessi attenendo anche nel merito in alcuni casi, ossia alle valutazioni di opportunità dell’attività amministrativa, per cui pur specificando la diretta applicabilità del Regolamento il TAR Lazio non può applicare rendendolo esecutivo de plano tramite ordinanza un atto non legislativo del diritto comunitario fra l’altro all’interno di un atto amministrativo quale un calendario venatorio senza recepimento del regolamento tramite legge nazionale e legge regionale), il Regolamento Europeo 2021/57 non essendo fonte diretta di norme penali ma atto di diritto giuridico europeo direttamente applicabile di cui lo Stato Membro deve darne attuazione nel proprio diritto nazionale non potendo porre in essere leggi o atti avente forza di legge contrastanti il contenuto del Regolamento, tuttavia come può divenire fonte di norma penale se si limita solo a definire, nel caso di specie, le zone umide tout court in maniera estensiva contrariamente a quanto specificato in realtà nel Regolamento stesso come meglio si vedrà, definendo inoltre solo la presunzione legale per cui chi ha munizioni in piombo deve dimostrare che non intendeva esercitare l’attività di tiro nella zona umida ma si trovava solo di transito? Ad oggi non si specifica il tipo di sanzione da applicare come avviene per i divieti puntualmente normati nella 157/92, non si specifica come il cacciatore deve trovarsi in una zona umida al suo interno con munizioni in piombo se devono essere valutate le circostanze del caso e non il mero porto o trasporto di munizioni in piombo (da non confondere con la detenzione, ossia il possesso o la mera disponibilità di una cosa, per cui tenere nella propria abitazione armi o munizioni a prescindere dall’uso), si determina la condotta antigiuridica ma non il reato da applicare (potrebbe essere anche il 452 bis del codice penale!). Ciò lo conferma l’allegato al Regolamento Europeo 2021/57 integrativo del Regolamento 1907/2006, in cui si specificano al paragrafo 13 le definizioni fra l’altro di “svolgere l’attività di tiro “ che riguarda solo ed esclusivamente lo sparare colpi con un fucile da caccia. Certamente il fucile scarico o il fucile caricato con munizioni atossiche all’interno di una zona umida e non oltre i 100 metri in una fase successiva dovrebbero costituire in una fase successiva e non attualmente la prova a carico di chi viene sottoposto a controllo, a rigore di logica, di non avere intenzione di svolgere l’attività di tiro con cartucce in piombo. Da tenere presente come, pur il Regolamento definendo l’atto di sparo e non la semplice attesa o il vagare con il fucile carico come attività di tiro senza dunque sparare, entra in contraddizione quando definisce implicitamente anche il solo recarsi o rientrare da un’attività di tiro. L’atto di recarsi o rientrare in una zona umida dovrebbe intendersi come il semplice moto motorio con il solo porto o trasporto di munizioni. Se lo svolgimento di attività di tiro implica sparare e non il solo portare o trasportare non sé munizioni (o le munizioni vengono tenute in cartuccera o in tasca o in contenitore atto al trasporto oppure vengono usate all’interno di un’arma!), come può essere considerato attività di tiro un’attività che tiro non è??? Tanto vale a questo punto vietarne anche il porto e il trasporto entro i 100 metri rendendo consentite solo le munizioni atossiche!
La Convenzione di Ramsar è stata ratificata e resa esecutiva dall’Italia con il DPR 13 marzo 1976, n. 448 e con il successivo DPR 11 febbraio 1987, n. 184 che riporta la traduzione non ufficiale in italiano, del testo della Convenzione internazionale di Ramsar. La Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, in particolare quali habitat degli uccelli acquatici, è stata firmata a Ramsar, in Iran, il 2 febbraio 1971. Gli strumenti attuativi prevedono, in aggiunta alla partecipazione alle attività comuni internazionali della Convenzione, una serie di impegni nazionali, quali: identificazione e designazione di nuove zone umide, ai sensi del DPR 13.3.1976, n. 448; attività di monitoraggio e sperimentazione nelle zone umide designate ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n.448; preparazione del “Rapporto Nazionale” per ogni Conferenza delle Parti; attivazione di modelli per la gestione delle zone umide.”
Ergo, la Convenzione è stata ratificata e resa esecutiva con Decreto del Presidente della Repubblica.
Parimenti, un Regolamento direttamente applicabile non significa che lo è con effetti penali direttamente applicabili senza un norma interna che specifichi la pena, semplicemente va applicato direttamente ma sempre con legge interna dello Stato Membro secondo i principi di legalità e di riserva di legge Costituzionali.
Oggetto della Convenzione di Ramsar sono la gran varietà di zone umide: le paludi e gli acquitrini, le torbiere, i bacini d’acqua naturali o artificiali, permanenti o transitori, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata, comprese le distese di acqua marina, la cui profondità, durante la bassa marea, non supera i sei metri.Sono inoltre comprese le zone rivierasche, fluviali o marine, adiacenti alle zone umide, le isole o le distese di acqua marina con profondità superiore ai sei metri, durante la bassa marea, situate entro i confini delle zone umide, in particolare quando tali zone, isole o distese d’acqua, hanno importanza come habitat degli uccelli acquatici, ecologicamente dipendenti dalle zone umide.
Come mai allora il comma 24 è diverso da quanto si sta dicendo finora come ad esempio riportato nei calendari venatori, sia per definizione delle zone umide sia per rimando esplicito alla Convenzione di Ramsar e ai SITI RAMSAR?
Ad oggi sono 172 i paesi che hanno sottoscritto la Convenzione e sono stati designati più di 2.400 siti Ramsar per una superficie totale di più di 250 milioni di ettari. (Siti pertanto designati in maniera specifica, non zone umide tout court)
In base agli obiettivi specifici dell’accordo, le Parti si impegnano a:
- designare le zone umide del proprio territorio, da includere in un elenco di zone umide di importanza internazionale;
- elaborare e mettere in pratica programmi che favoriscano l’utilizzo razionale delle zone umide del
loro territorio creare delle riserve naturali nelle zone umide, indipendentemente dal fatto che queste siano o meno inserite nell’elenco;
- incoraggiare le ricerche, gli scambi di dati e di pubblicazioni relativi alle zone umide, alla loro flora e alla loro fauna;
- aumentare, con una gestione idonea le popolazioni di uccelli acquatici;
- Promuovere le Conferenze delle Parti;
- promuovere la formazione di personale nei campi della ricerca sulle zone umide, sulla loro gestione e sulla loro sorveglianza
Fonte internet: https://www.mase.gov.it/pagina/zone-umide-di-importanza-internazionale-ai-sensi-della-convenzione-di- ramsar
Non verrebbe più facile chiedere direttamente a chi deve applicare la presunta norma penale prescritta dal Regolamento Europeo come intendono procedere? Avere prudenza nei confronti di chi e di cosa, se è tutto aleatorio e fumoso? I calendari venatori fanno riferimento IN COERENZA al Regolamento Europeo 2021/57 e alla Circolare Interministeriale n.72 del 9/2/2023 (ma come, se la procedura d’infrazione EU Pilot riguarda proprio la discrasia tra Regolamento Europeo e Circolare con relativo vademecum esplicativo???) al divieto di uso del piombo nelle zone umide naturali o artificiali (ad eccezione di maceri e zone umide effimere, di cui non capisco il significato di quest’ultime) con distanze da rispettare di 150 metri dalle rive più esterne nel caso delle ZPS e 100 metri per le aree non ricadenti nelle ZPS, SIC, ZSC di cui alla direttiva Habitat n.92/43/CEE. Un prato allagato presenta rive esterne?
Da come si evince, pertanto, a parere di chi scrive la discrasia è tale finanche nel definire materialmente il contenuto reale del Regolamento Europeo. Ad oggi pertanto dovrebbe semplicemente rimanere invariata la normativa nazionale senza applicazione di pene alcune non potendo le Procure o gli agenti di vigilanza venatoria applicare norme penali in maniera del tutto analogica essendo previsto il divieto di analogia in malam partem da parte dei giudici a fatti che non sono previsti dalla legge come reato, in attesa che da parte del Governo tramite atto di legge o avente forza di legge di faccia la dovuta chiarezza in merito, auspicando una riforma della legge 157/92 definitiva che meglio definisca la normativa da trent’anni a questa parte confluita all’interno della legge quadro nazionale.
Antonio Verna