L’attività venatoria è consentita senza alcuna limitazione di luogo o di specie, fatto salvo il rispetto delle norme di settore e del calendario venatorio vigente.
Ad integrazione della comunicazione prot. n. 39425 del 9 dicembre 2020, su conforme precisazione del responsabile del Settore infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca della Regione Piemonte la specie lì indicate devono essere integrate da “daino” e “muflone”.
Si precisa altresì che il richiamo allo “stato di necessita” deve riguardare anche le Guardie venatorie volontarie.
Si rileva infine che le facoltà di cui sopra non esimono dal rigoroso rispetto delle previste misure di prevenzione del COVID-19, ivi incluse quelle da applicare nelle fasi di spostamento.
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