Il recentissimo decreto-legge n. 18/2020 cosiddetto “Cura Italia”, emesso per far fronte all’emergenza “Coronavirus”, prevede alcune misure di urgenza che intervengono sullo svolgimento dei procedimenti amministrativi, i quali – come noto – sono soggetti a delle scansioni temporali perentorie per l’amministrazione. Da una lettura dell’art. 103 si rileva una novità importante che quanto riguarda il nostro settore. In attesa di una auspicabile circolare esplicativa del Ministero dell’Interno, unico soggetto in grado di chiarire la questione in via ufficiale, Vi sottoponiamo le seguenti considerazioni.
La misura dispone che siano sospesi i termini dei procedimenti amministrativi in corso nel periodo 23.02-15.04.2010, e che siano nel contempo prorogati gli effetti degli atti amministrativi/la validità delle licenze e autorizzazioni in scadenza tra il 31.01. e il 15.04.2020, con le seguenti conseguenze:
- i termini di conclusione di tutti i procedimenti amministrativi di rilascio o rinnovo pendenti alla data del 23 febbraio 2020, o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi sino al 15 aprile;
- tutte le licenze e autorizzazioni in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile conservano la loro validità fino al 15 giugno
- le richieste di nuovi rilasci vedranno allungati i tempi di procedimento a causa della sospensione dei termini, mentre le richieste di rinnovo torneranno a essere processate dal 15 aprile, per essere concluse prima del 15 giugno
- in ogni caso le amministrazioni pubbliche dovranno fare tutto il possibile per assicurare una ragionevole durata e una celere conclusione dei procedimenti
Per quanto riguarda i cacciatori – scontato che il rilascio/rinnovo del porto di fucile per uso caccia è oggetto di un procedimento amministrativo – avremo queste situazioni:
- coloro i quali hanno presentato istanza di rilascio/rinnovo del PDA che non era ancora stata evasa al 23.02.2020 e coloro i quali hanno presentato istanza dopo la data del 23.02.2020 non possono pretendere il rilascio/rinnovo del titolo entro i tempi canonici e lo riceveranno tra il 15.04 e il 15.06.2020;
- le licenze che sono in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile sono per legge prorogate al 15 giugno;
- ergo: se la Vs. licenza è scaduta prima del 31.01.2020 o scade dopo il 15.04.2020 non vi resta che attendere la conclusione del procedimento di rinnovo; se invece scade tra il 31.01. e il 15.04.2020, indipendentemente dall’aver o meno richiesto il rinnovo – potrete considerarle valide fino al 15.06.2020;
- si pone però un problema pratico notevole: che ne è della mia licenza prorogata ex lege al 15.06., se – in ipotesi – la tassa di concessione governativa è scaduta il 31.01? Posso andare a caccia senza pagare la tassa, considerando estesa la vigenza di quella dello scorso anno? Oppure, se la pago, mi verrà considerata valida ai fini dell’imminente rinnovo del porto d’armi per il prossimo quinquennio? Sono quesiti che solo una circolare esplicativa potrà chiarire nel dettaglio, pertanto consigliamo a tutti caldamente di attendere le indicazioni del Ministero, tanto più che allo stato la normativa di urgenza non consente di recarsi a caccia.
Da ultimo teniamo a precisare che la disciplina di cui all’art. 103 non ha nulla a che vedere con quella prevista all’art. 104 del medesimo decreto, con cui – per i soli documenti di riconoscimento (es. carta di identità) – si è prevista la proroga di validità al 31.08.2020.